STATUTO

NAUTILUS ASSOCIATION

Art.1: Con la denominazione “NAUTILUS Association”, in seguito denominato “NAUTILUS”, è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

SEDE E DURATA

Art.2: Sede della NAUTILUS il recapito viene stabilito dal comitato in Via Cantonale 99 CH 6595 Riazzino. La durata è illimitata, ma limitatamente ad eventuali esigenze del locatore.

SCOPO / FINALITÀ (art. 60 cpv 1 CC e 91 ORC)

Art.3: La NAUTILUS ha per scopo la difesa e la promozione della navigazione interna (laghi Svizzeri) e da diporto marittima internazionale.

La NAUTILUS:

Stimola la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ambiente nell’ambito delle proprie attività. Propone corsi e formazioni continue nell’ambito nautico a livello nazionale e internazionale. Promuove e sostiene gite e manifestazioni nautiche, le discipline sportive e ricreative, e incontri con altre associazioni che perseguono scopi analoghi. Mantenere i contatti con le autorità marittime, lacuali, cantonali e con gli enti pubblici. Salvaguardia gli interessi comuni dei propri soci.

ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Art.4: Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea generale

Comitato direttivo

Ufficio di revisione

MEMBRI

Art.5: La NAUTILUS si compone di:

Membri attivi

Membri onorari

Membri sostenitori

Art.6: Sono membri attivi, ai sensi dei presenti statuti, le persone fisiche che hanno versato il contributo sociale previsto dal tariffario NAUTILUS (allegato 1), entro l’Assemblea Generale (febbraio di ogni anno).

I membri attivi svolgono regolarmente attività legate alla navigazione, siano esse la conduzione di uno o più natanti, professionisti del settore nautico o navale, o che partecipano ai corsi promossi dalla NAUTILUS. I membri attivi hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art.7: Sono membri onorari le persone fisiche che hanno conseguito meriti speciali nell’ambito nautico o nella NAUTILUS. I membri onorari sono esentati dal pagamento del contributo sociale.

Le proposte per la nomina di un membro onorario devono essere fatte pervenire al comitato al più tardi 30 giorni prima dell’assemblea ordinaria, e la candidatura dovrà essere sottoposta all’assemblea per la nomina definitiva.I membri onorari attivi hanno diritto di voto e sono eleggibili.

Art.8: Sono membri sostenitori le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente gli scopi ed i fini della NAUTILUS senza esserne necessariamente affiliate. Il versamento del contributo sociale, conformemente al tariffario NAUTILUS, è facoltativo. Gli stessi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili, ma possono partecipare alle assemblee.

AMMISSIONE

Art.9: Sulla richiesta d’ammissione di membri, inoltrata per iscritto, decide il Comitato. In caso di non accettazione il Comitato e l’Assemblea non sono tenuti a fornire motivi. La mancata ammissione non può essere oggetto di ricorsi.

Art.10: Sulla nomina di un membro onorario decide l’Assemblea su proposta del comitato (rif. Art.7).

Art.11: L’Ammissione alla NAUTILUS comporta il riconoscimento e l’accettazione degli statuti e dei regolamenti e tariffari NAUTILUS.

DIMISSIONI, RADIAZIONI, ESPULSIONI

Art.12: Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al segretariato entro il 1 dicembre ed hanno effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno seguente.

Le dimissioni possono solo essere accettate se il membro è in regola con la situazione finanziaria verso la NAUTILUS.

Art.13: Il comitato decide la radiazione di membri:

Per non avere versato in tempo utile, dopo richiamo i contributi sociali.

Quando non sono più reperibili tramite posta.

Dopo aver avuto notizia del loro decesso.

Art.14: Dopo avvertimento, debitamente notificato, il Comitato può decidere l’espulsione di membri:

Per comportamento gravemente in contraddizione con gli scopi della NAUTILUS.

Per comportamenti che ledono l’immagine della NAUTILUS.

Per contravvenzione alle decisioni dell’Assemblea o del Comitato.

Il comitato deve comunicare per iscritto al membro la decisione di espulsione e motivarla.

Contro la decisione di espulsione è dato diritto di ricorso entro 30 giorni all’Assemblea. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Comitato della NAUTILUS ed ha effetto sospensivo.

L’Assemblea decide inappellabilmente.

L’ASSEMBLEA

Art.15: All’Assemblea possono assistere e partecipare alla discussione tutti membri della NAUTILUS.

Art.16: Un membro ha diritto ad un solo voto e non può rappresentare altri.

Art.17: Le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei voti presenti. A parità di voti decide il Presidente. Per la modifica degli statuti della NAUTILUS sono necessari almeno i 2/3 dei voti presenti.

Art.18: Le nomine statutarie e le altre votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che 1/4 dei membri con diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto.

Art.19: L’Assemblea è l’organo supremo della NAUTILUS ed ha le seguenti competenze:

Approva il verbale dell’ultima Assemblea.

Approva il rapporto dell’attività.

Approva i conti annuali, sentito il rapporto di revisione.

Da scarico al Comitato.

Decide la quota annua del contributo sociale.

Elegge il Presidente ed i membri di Comitato.

Nomina l’Ufficio di revisione.

Approva gli obiettivi a corto e lungo termine proposti dal Comitato.

Decide su adesione e dimissione della NAUTILUS in altre associazioni.

Nomina i membri onorari attivi e passivi.

Approva gli statuti della NAUTILUS e le loro modifiche.

Decide spese non delegate al Comitato

Decide su proposte, mozioni e ricorsi inoltrati.

Decide lo scioglimento della NAUTILUS.

Art.20: L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno, di regola, entro il 31 di marzo.

La convocazione con l’elenco delle trattande deve essere diramata per iscritto o per forma elettronica (eMail) ad ogni membro del NAUTILUS almeno 30 giorni prima dell’Assemblea.

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate, osservando le stesse formalità, ma con un preavviso di almeno 10 giorni, qualora Il Comitato lo ritenesse opportuno o se 1/5 dei membri con diritto di voto lo richiedono.

Art.21: Proposte e mozioni sulle quali si chiede una decisione all’Assemblea Generale Ordinaria possono essere fatte da ogni membro della NAUTILUS, se inoltrate per iscritto entro il 15 gennaio dello stesso anno al comitato della NAUTILUS.

Art.22: L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti, eccezione fatta per lo scioglimento dell’associazione che soggiace alle disposizioni di cui all’art. 37.

Art.23: Il verbale delle Assemblee deve essere redatto e a disposizione dei membri, per visione, entro i tre mesi dall’Assemblea.

IL COMITATO

Art.24: Il Comitato è composto da un Presidente e da 2 a 5 più membri nominati dall’Assemblea.

Art.25: Il Comitato è eletto per un periodo di tre anni ed è rieleggibile.

Art.26: Il Comitato costituisce l’Ufficio presidenziale composto dal Presidente o vicepresidente, dal Segretario e dal Cassiere, il quale si occupa del disbrigo degli affari correnti. Le decisioni prese dall’Ufficio presidenziale devono essere ratificate dal Comitato.

Art.27: Il Comitato dirige la NAUTILUS ed esercita tutte le funzioni che per legge o per statuto non incombono ad altri organi. Il Comitato può delegare delle competenze a Commissioni speciali.

Art.28: Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:

Rappresenta la NAUTILUS di fronte a terzi con firma del Presidente o del vicepresidente con un altro membro del Comitato.

Decide per spese: fino all’importo di CHF. 10’000.— per spese correnti e fino a CHF. 30’000.— per spese derivanti da manutenzione dei natanti dell’associazione.

Decide sull’ammissione di membri attivi e sostenitori.

Decide su dimissioni, radiazioni ed espulsioni di membri.

Esercita tutte le funzioni che per legge o per statuto non incombono ad altri organi.

Decide il tariffario per le attività della NAUTILUS fatta esclusione per il contributo sociale che rimane di competenza dell’assemblea.

Art.29: La seduta del Comitato è valida solo se è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le delibere del Comitato sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei suoi membri presenti. A parità di voti decide il Presidente.

L’UFFICIO DI REVISIONE

Art.30: L’ufficio di revisione è composto da 2 revisori nominati dall’Assemblea per un periodo di 3 anni. Uno dei revisori è rieleggibile per al massimo un altro triennio consecutivo. Essi sono obbligati a presentare all’Assemblea un rapporto annuale.

FINANZE E RESPONSABILITÀ

Art.31: La NAUTILUS risponde dei suoi impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa la responsabilità personale dei membri e del comitato, conformemente all’art 75a del CC.

Art.32: Il contributo sociale della NAUTILUS è da versare entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Art.33: L’esercizio contabile corrisponde all’anno civile.

SCIOGLIMENTO (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Art.34: Per lo scioglimento della NAUTILUS l’Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno 3/4 dei membri con diritto di voto. Se il numero legale non fosse raggiunto sarà convocata dopo 6 settimane una seconda Assemblea con le stesse trattande che delibererà qualunque sia il numero dei membri presenti. Per lo scioglimento della NAUTILUS sono necessari almeno i 2/3 dei voti presenti. La liquidazione ha luogo a cura del Comitato direttivo.

Art.35: In caso di scioglimento della NAUTILUS, dopo aver fatto fronte agli eventuali impegni verso terzi, il suo materiale ed il patrimonio sociale sarà devoluto in beneficenza ad associazioni o società che presagiscono scopi analoghi, la liquidazione dell’associazione avviene in base all’art. 57 del CC.